Al codice della proprieta' industriale, l'articolo 136 e' sostituito dal seguente: «Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilita', all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi. 2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. 3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. 4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere:

  • a)gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
  • b)l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;
  • c)l'esposizione sommaria dei fatti;
  • d)i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;
  • e)l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
  • f)la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale. 6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 5. 7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, puo' proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale. 8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di procedura civile.».

Testo vigente dal 8 marzo 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15~art17 · fonte del testo

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