Art. 6 — Presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri
Al fine di una piu' efficace assistenza reciproca puo' essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali. I funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.
Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
