Art. 5 — Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.
Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
