Art. 10 — Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni
All'articolo 13, comma 13, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali».
Testo vigente dal 11 agosto 2026
