Art. 10 — Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni

All'articolo 13, comma 13, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali».

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;147~art10 · fonte del testo