Art. 8 — Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
All'articolo 43 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading»;
- b)dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attivita' del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati. 2-ter. L'operatore aereo puo' formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato puo' inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione piu' elevato. 2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attivita', emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformita', nelle modalita' stabilite dal Comitato. 2-quinquies. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' sottoscrivere appositi accordi di cooperazione.». Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono inseriti i seguenti: «Art. 43-bis (Informazione, comunicazione e visibilita' dei finanziamenti). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilita' alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies. Art. 43-ter (Principio "non arrecare un danno significativo"). - 1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attivita' economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.». All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020 , al comma 2, dopo le parole: «e' responsabile dell'approvazione» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 4. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle societa' di navigazione, di cui agli articoli 4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
- b)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. I costi derivanti dalle attivita' svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli articoli 4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo comma 2 relative alle societa' di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari a euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e piu' navi. A copertura dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto. 2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.»;
- c)al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater»;
- d)il comma 4 e' abrogato;
- e)al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
- f)dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalita' coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32. 5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attivita' istruttorie.». 5. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.»;
- b)i commi 2 e 3 sono abrogati;
- c)al comma 4, le parole: «nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto» sono soppresse.
Testo vigente dal 14 dicembre 2024
