Art. 35 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

All'articolo 344 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.».

Testo vigente dal 5 novembre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147~art35 · fonte del testo

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