Art. 31 semplificazioni bis — Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna

Comma abrogato dal d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190.

Abrogato dal 30 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2021 al 30 dicembre 2024. 995 parole tolte, 73 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree".

tolto: a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: "2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.";

tolto: b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.". All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.". All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "su edifici" sono inserite le seguenti: ", come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonche' l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici". All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "a servizio degli edifici," sono inserite le seguenti: "come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,". Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra";

tolto: b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza". Al fine diaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo … fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.". tolto: La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonche' delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

    Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art31 · fonte del testo

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