Art. 4 — Interessi passivi
All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in societa' non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile»;
- b)nel comma 6, le parole: «, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari,» sono soppresse;
- c)il comma 8 e' abrogato. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' abrogato. Il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato. Al comma 36 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «immobili destinati alla locazione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «per le societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare. Si considerano societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare, le societa' il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.». Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 22 settembre 2015
