Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di estetista Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
- b)all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.»; Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e' sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l'articolo 4, comma 1, l'articolo 6, comma 4, dalle parole: "prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma, e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».
Testo vigente dal 30 agosto 2012
