Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di acconciatore Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 2, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
  • b)all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed e' iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'». All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".».

Testo vigente dal 30 agosto 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147~art15 · fonte del testo

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