Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di tintolavanderia All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
  • b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».

Testo vigente dal 30 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147~art17 · fonte del testo

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