Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. 446 parole tolte, 352 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per il personale appartenente alla carrieraaggiunto: L'attivita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria tolto: si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali aggiunto: e' esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignita' della loro posizione nel Corpo. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. La relazione e' trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziariatolto: ). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato:
tolto: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono aggiunto: e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione. Il giudizio tolto: complessivo e' espresso dal direttore dell'ufficio dal quale dipendono;
tolto: b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio aggiunto: valutativo finale e' espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', a seconda del dipartimento presso il quale tolto: prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.". Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, e' compilato:
tolto: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale;
tolto: b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato:
tolto: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore dell'ufficio centrale del personale;
tolto: b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio centrale del personale. Il giudizio e' espresso dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.". Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. aggiunto: presta servizio l'interessato, entro il successivo 30 ottobre. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2020. Il rapporto informativo tolto: per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari e' compilato:
tolto: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale;
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tolto: b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario aggiunto: dei funzionari che ricoprano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo tolto: penitenziario, dal provveditore regionale aggiunto: e' compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo e' espresso dal tolto: direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria." aggiunto: dirigente generale da cui dipenda il dirigente.