Art. 13-quinquies — Percorso di carriera
(( Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. )) (( L'incarico di comando di reparto o di nucleo puo' essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ))
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
