Art. 7 — Clausola di mutuo riconoscimento
Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Testo vigente dal 7 ottobre 2017
