Art. 11 — Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

L'operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti:

  • a)la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6;
  • b)il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6;
  • c)nel caso di un impianto di produzione pianificato, previsto nel programma lavori approvato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto in conformita' con i requisiti di cui all'allegato I, parte I;
  • d)una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all'articolo 17;
  • e)una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12 o 13, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un impianto di produzione o di un impianto non destinato alla produzione;
  • f)nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli articoli 12 e 13;
  • g)il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28;
  • h)nel caso di un'operazione di pozzo, una comunicazione di operazione di pozzo e relative informazioni a norma dell'articolo 15;
  • i)nel caso di un'operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell'articolo 16;
  • l)nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sara' messo in produzione, una comunicazione di trasferimento conformemente all'allegato I, parte 1;
  • m)qualsiasi altro documento pertinente richiesto dal Comitato. I documenti che devono essere presentati a norma del comma 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al comma 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore e' altresi' inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non gia' presentata, a norma del comma 1, lettera h). La comunicazione del progetto richiesta a norma del comma 1, lettera c) e' presentata al Comitato entro i termini da esso stabiliti e comunque prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata. L'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula le proprie osservazioni che devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi. Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque marine italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per iscritto almeno 5 giorni prima della data in cui e' previsto l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque marine italiane. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1, lettera l), e' trasmessa al Comitato almeno 90 giorni prima dell'avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione di trasferimento. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, al Comitato e' data tempestiva comunicazione di tale modifica e comunque entro il termine previsto al comma 3 del presente articolo. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del comma 1, lettera e), e' presentata al Comitato entro il termine da esso stabilito e comunque prima del previsto avvio delle operazioni. Il Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.

Testo vigente dal 16 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari