Art. 10 — Collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
Il Comitato puo' avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.
Testo vigente dal 16 settembre 2015
