L'operatore, avvalendosi del contributo del contraente incaricato, redige una relazione grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 3 e 5, ed e' aggiornata secondo le modalita' di cui al comma 7. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione; la modalita' di tale consultazione deve essere descritta all'interno della relazione, conformemente al disposto dell'allegato I, paragrafo 3, punto 2. Su richiesta del Comitato, prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata. Qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il contraente incaricato redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, punti 1, 2 e 3. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, i lavori di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi. Per un impianto mobile non destinato alla produzione, i lavori di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi. La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione e' soggetta a un riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando cio' sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.

Testo vigente dal 16 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145~art13 · fonte del testo

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