Art. 9 — Registrazione periodi di altre mansioni
La registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonche' la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di svolgere alcuna attivita' con tale veicolo, avviene secondo le modalita' stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.
Testo vigente dal 21 marzo 2023
