La registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonche' la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di svolgere alcuna attivita' con tale veicolo, avviene secondo le modalita' stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.

Testo vigente dal 21 marzo 2023

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2008 al 21 marzo 2023. 217 parole tolte, 166 parole aggiunte.

tolto: L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7aggiunto: La registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (tolto: CEEaggiunto: CE) n. tolto: 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto aggiunto: 561/2006, nonche' la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di svolgere alcuna attivita' con tale veicolo, avviene secondo le modalita' stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CEtolto: , elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte. Il modulo di cui al comma 1 e' conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.aggiunto: . Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tolto: e successive modificazioni, il conducente che non tolto: ha con se' ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo aggiunto: provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al aggiunto: medesimo comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. aggiunto: euro 150 a euro 600. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva tolto: il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2 aggiunto: le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285tolto: , e successive modificazioniaggiunto: . Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;144~art9 · fonte del testo

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