I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonche' in base al fattore di rischio che e' attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11. 3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato I. 4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attivita' di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente. 5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati. 6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.

Testo vigente dal 21 marzo 2023

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2008 al 21 marzo 2023. 211 parole tolte, 125 parole aggiunte.

I controlli nei locali delle imprese sono svolti tolto: in aggiunto: secondo le linee strategiche definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonche' in base al fattore di rischio che e' attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11. 3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati tolto: almeno i punti elencati nella parte A e B tolto: dell'allegato I. aggiunto: dell'Allegato I. 4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono tolto: inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attivita' di trasporto, ossia se si … merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa tolto: ed aggiunto: e al tipo di tachigrafo se analogico tolto: o digitaleaggiunto: , digitale o intelligente. 5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli tolto: organismi aggiunto: organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati. aggiunto: 6. Al fine di agevolare aggiunto: e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al tolto: comma 3, e' stabilito un aggiunto: presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllotolto: , da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare. L'Ufficio di coordinamento compila altresi' l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne da' comunicazione alle rispettive autorita' competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE aggiunto: elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;144~art7 · fonte del testo

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