Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53

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Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 9 giugno 2018

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2018

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 2007 al 9 giugno 2018. 193 parole tolte.

tolto: Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, al vettore che non provveda a trasmettere i dati richiesti dall'autorita' ai sensi dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati. Nei casi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana, inerente all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Al vettore che non provveda a cancellare i dati raccolti e trasmessi ai sensi dell'articolo 3, entro le ventiquattro ore dall'arrivo del volo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53

    Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;144~art5 · fonte del testo