Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53

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Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 9 giugno 2018

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2018

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 2007 al 9 giugno 2018. 331 parole tolte in 10 capoversi.

tolto: Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, con le modalita' di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

tolto: a) il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;

tolto: b) la cittadinanza;

tolto: c) il nome completo;

tolto: d) la data e il luogo di nascita;

tolto: e) il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano;

tolto: f) il numero del volo, la data di partenza e di arrivo;

tolto: g) l'ora di partenza e la durata del volo;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo;

tolto: i) il primo punto di imbarco. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalita' di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato. La trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il vettore dagli obblighi e dalle responsabilita' stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Restano fermi l'obbligo per il vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni previste dall'articolo 161 del medesimo decreto legislativo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53

    Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;144~art3 · fonte del testo