Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N.468)). 1 Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. ((I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali)). 1 Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n.468

1

La L. 5 agosto 1978, n.468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli."

Testo vigente dal 6 settembre 1978

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1971 al 6 settembre 1978. 40 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. tolto: I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N.468. Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle … cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali tolto: e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 agosto 1978, n.468

    La L. 5 agosto 1978, n.468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1041~art9 · fonte del testo

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