Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che e' anche residente ai fini fiscali in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato ed e' ivi considerato residente ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e tale Stato, non e' deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia considerato deducibile nello Stato estero e la deduzione non e' ivi compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dall'altro Stato. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che e' anche residente ai fini fiscali in un Paese non appartenente all'Unione europea, non e' deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia considerato deducibile nel Paese terzo e la deduzione non e' ivi compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dal Paese terzo. Qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione dei commi 1 e 2 e lo stesso consegue un componente positivo di reddito a doppia inclusione in un periodo d'imposta successivo, quest'ultimo e' escluso da imposizione sino a concorrenza dell'ammontare del componente negativo di reddito la cui deduzione e' stata negata in applicazione dei commi 1 e 2.

Testo vigente dal 28 dicembre 2018 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142~art10 · fonte del testo

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