Art. 5-bis — Iscrizione anagrafica

Il richiedente protezione internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ((, in particolare degli articoli 3, 5 e 7)). Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale ((, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonche' nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,)) costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, e' rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio 2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale delle restanti disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018" (le quali hanno disposto l'abrogazione del presente articolo).

Testo vigente dal 20 dicembre 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020. 1 parola tolta, 53 parole aggiunte.

… regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223aggiunto: , in particolare degli articoli 3, 5 e 7. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, … della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionaleaggiunto: , ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonche' nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediatotolto: . 4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, e' rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art5bis · fonte del testo

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