All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: «4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:

  • a)sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
  • b)sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
  • c)sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro. 4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
  • a)sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
  • b)sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
  • c)sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea. 4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.». All'articolo 33, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l75, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Agli effetti dei presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalita' con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilita', in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di recepimento della direttiva 2002/87/CE.».

Testo vigente dal 25 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art17 · fonte del testo

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