[1]Cessione e distruzione dei beni

[2]1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l'Agenzia puo' procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente allegato. 2. La vendita delle merci puo' essere affidata a soggetti terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale. 3. In caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalita' doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea. 4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicita', efficacia, pubblicita' e trasparenza, le merci possono essere:

  • a)assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantita' e di nessun valore commerciale;
  • b)acquisite dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art75 · fonte del testo

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