[1]Provviste e dotazioni di bordo
[2]1. L'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo. 2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare:
- a)il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
- b)l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell'aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;
- c)la manutenzione e la riparazione della nave e dell'aeromobile, nonche' delle relative dotazioni di bordo;
- d)la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate. 3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto. 4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell'avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
