[1]Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali
[2]1. Per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia. 2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
