[1]Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare
[2]1. L'Agenzia puo' consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l'imbarco. 2. Le modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
