[1]Custodia e distruzione di campioni di merci

[2]1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'Agenzia puo' esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art35 · fonte del testo

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