[1]Custodia e distruzione di campioni di merci
[2]1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'Agenzia puo' esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
