[1]Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli

[2]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, l'Agenzia, nell'ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attua il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell'Unione europea. 2. Qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell'ingresso o dell'uscita nel o dal territorio dell'Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali. 3. Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi di cui al comma 2, le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia in applicazione del Codice. 4. I controlli amministrativi di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalita' dello Sportello unico doganale e dei controlli disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235. 5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali. 6. Con gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, l'Agenzia, e le amministrazioni competenti di cui al comma 1 possono stabilire:

  • a)le modalita' per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3;
  • b)le modalita' di integrazione delle analisi dei rischi di cui al comma 3;
  • c)le modalita' e i termini di scambio dei dati sui controlli e il risultato degli stessi;
  • d)in relazione ai controlli di cui al comma 5, soluzioni alternative atte a snellire le procedure di controllo al fine di facilitare l'ingresso e l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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