Art. 30-quinquies — Dati oggetto di riscontro
[1]Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ((nonche' una prestazione di carattere assicurativo,)) contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a)
[2]a c):
- a)documenti di identita' e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati;
- b)partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalita' perseguite dal presente decreto legislativo;
- c)posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili ((, a titolo gratuito,)) nelle modalita' e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalita' del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 17 ottobre 2012
