Art. 30-bis — Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identita' si intende:
- a)l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita' e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione puo' riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
- b)l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identita' mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).
Testo vigente dal 25 maggio 2011
