Art. 9 — Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale
All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con ((furto o indebito utilizzo)) dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.";
- b)((al terzo comma)), dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo". ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)). Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.";
- b)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
Testo vigente dal 16 ottobre 2013
