Art. 17-bis — Attività di cambiavalute
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
- a)per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
- b)per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:
- a)perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
- b)ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
- c)inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
- d)cessazione dell'attivita'. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129)). 20 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129
20con decorrenza dal 30 dicembre 2025
Il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati. A decorrere dal medesimo termine sono abrogate le relative disposizioni di attuazione".
Testo vigente dal 30 dicembre 2025
