All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;»;
  • b)dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.».

Testo vigente dal 4 settembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;140~art1 · fonte del testo