L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Sono da considerare regionali tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 3. 2. Essi riguardano l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, navali ed aerei che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, con qualsiasi modalita' o tecnologia espletati ed in qualsiasi forma affidati, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, quali risultano tassativamente individuati dalla normativa statale di settore. 3. In particolare sono da considerare regionali:

  • a)i servizi di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati, nonche' marittimo e fluviale, che si svolgano prevalentemente nell'ambito della regione;
  • b)i servizi di trasporto aereo ed elicotteristico che si svolgano esclusivamente nell'ambito della regione;
  • c)le attribuzioni concernenti gli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci, le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi, nonche' il servizio di noleggio da rimessa, previste dal vigente codice della strada e da esercitarsi in conformita' alla normativa statale di settore e ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti e della navigazione.".

Testo vigente dal 23 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-11;296~art6 · fonte del testo

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