All'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi: "Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese. ((Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonche' allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonche' per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione)). Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica. Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione".

Testo vigente dal 16 febbraio 1973

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1971 al 16 febbraio 1973. 11 parole tolte, 23 parole aggiunte.

… pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese. Allo spostamento tolto: degli acquedotti e allo spostamento aggiunto: delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonche' allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefonicheaggiunto: , telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito tolto: dei fabbricati aggiunto: degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonche' per la realizzazione di tutte le opere di competenza tolto: dell'ispettorato aggiunto: dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968tolto: , si provvede a tolto: spese dell'ispettorato aggiunto: spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli tolto: enti aggiunto: Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessioneaggiunto: . Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art16 · fonte del testo

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