Art. 6 — Trasferimenti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali e applicazioni e trasferimenti dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari

Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura definisce le modalita' di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi e' definita la procedura di trasferimento di cui al primo periodo. Fino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali possono essere applicati, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che nell'ufficio presso il quale sono addetti versino in una situazione di incompatibilita' determinatasi a seguito della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. La domanda e' proposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al presidente della Corte d'appello per i giudici onorari di tribunale e al procuratore generale per i vice procuratori onorari. L'applicazione puo' essere disposta nell'ambito del medesimo distretto e si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L'ufficio giudiziario presso il quale e' disposta l'applicazione ai sensi del presente comma si considera ordinaria sede di servizio a norma dell'articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine per la proposizione della domanda di cui al presente comma, il capo dell'ufficio segnala al consiglio giudiziario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai fini degli articoli 42-quater, secondo e terzo comma, e 42-sexies del predetto regio decreto, la sussistenza di situazioni di incompatibilita' che riguardano i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che non hanno proposto la domanda. Al fine di garantire la piena ed immediata operativita' del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale l'applicazione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari puo' essere disposta presso i medesimi uffici con le modalita' di cui al comma 2 o anche d'ufficio sino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, sebbene non ricorrano situazioni di incompatibilita'. Si considera ordinaria sede di servizio a norma dell'articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di legge, l'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le proprie funzioni in via prevalente. Nel provvedimento che dispone l'applicazione e' indicata l'ordinaria sede di servizio a norma del secondo periodo. I magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a nuovi posti vacanti sorti a seguito della rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e pubblicati entro il 31 luglio 2014.

Testo vigente dal 27 febbraio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;14~art6 · fonte del testo

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