All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine della prima copertura del settantacinque per cento dell'organico del personale di magistratura del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale non e' richiesto il requisito del termine triennale di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. In ogni caso, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri di legittimazione e di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al primo periodo.»

Testo vigente dal 27 febbraio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;14~art5 · fonte del testo

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