Art. 21-bis — Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra

Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
  • b)la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, e' attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e' autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall'anno 2015

Testo vigente dal 11 novembre 2014

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art21bis · fonte del testo

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