Art. 4 — Liste dei giudici popolari
Le liste dei giudici popolari gia' formate a norma dell'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 si considerano idonee per la costituzione delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello interessate dalla nuova organizzazione giudiziaria di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 27 febbraio 2014
