Art. 5-quater — Esenzioni ed equivalenza
((1. Gli obblighi di cui all'articolo 5-quinquies non si applicano:
- a)ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;
- b)alle societa' capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attivita' economica o un'attivita' economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
- c)alle societa' autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attivita' economica o un'attivita' economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
- d)alle societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest'ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- 1)la comunicazione e' resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della societa' controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta;
- 2)la comunicazione e' redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera b), secondo periodo;
- 3)nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della societa' controllata;
- 4)gli amministratori della societa' controllata adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies;
- e)alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo che ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio e' consolidata l'impresa che ha aperto la succursale redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- 1)la comunicazione e' resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della societa' controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta;
- 2)la comunicazione e' redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma1, lettera b), secondo periodo;
- 3)nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della succursale;
- 4)gli amministratori della succursale adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128
1Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".
Testo vigente dal 27 settembre 2024
