Art. 25 — Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. ((Il medesimo corrispettivo e' dovuto qualora l'evento per il quale e' stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente)). Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
