Art. 25 — Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. ((Il medesimo corrispettivo e' dovuto qualora l'evento per il quale e' stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente)). Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 2017 al 1 gennaio 2026. 22 parole aggiunte.

… o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. aggiunto: Il medesimo corrispettivo e' dovuto qualora l'evento per il quale e' stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139~art25 · fonte del testo

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