Art. 26-ter — Oneri per l'attività di formazione
I servizi relativi alle attivita' di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneita' previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attivita' rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.
Testo vigente dal 8 luglio 2017
