Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibili la continuita' e lo sviluppo delle esperienze in atto presso la libera Universita', lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento deve prevedere:

  • a)il mantenimento, quali organi di governo dell'Universita', delle autorita' accademiche previste dallo statuto della libera Universita' cosi' com'esso risulta a seguito dell'ultima sua modificazione, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, n. 1042, assicurando comunque al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e ai consigli di facolta' le attribuzioni che loro spettano in base alle leggi vigenti per tutte le restanti universita' dello Stato;
  • b)le diverse attribuzioni del rettore, cui comunque competono tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, salvo quella di convocare e di presiedere il consiglio di amministrazione, e del presidente del consiglio di amministrazione eletto dal consiglio stesso tra i componenti non appartenenti al personale universitario;
  • c)la composizione degli organi collegiali; del consiglio di amministrazione debbono comunque far parte: rappresentanti della provincia autonoma di Trento, dell'Istituto trentino di cultura e/o di eventuali altre istituzioni culturali, due rappresentanti del Governo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un membro designato dalla regione Trentino-Alto Adige, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La componente non accademica dovra' risultare comunque in misura complessivamente non superiore alla componente accademica stessa;
  • d)le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre universita' e istituti d'istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente dell'area europea, ivi compreso lo scambio di docenti e ricercatori, con la definizione delle relative modalita' e forme di incentivazione nonche' l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori nel rispetto delle disposizioni vigenti;
  • e)l'attivita' di specializzazione, di aggiornamento professionale e di educazione permanente;
  • f)il carattere residenziale dell'Universita'; le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle immatricolazioni e delle iscrizioni, in rapporto alle disponibilita' edilizie, alle attrezzature didattiche residenziali, alla domanda di laureati.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art41 · fonte del testo

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