Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti ((entro l'aliquota dell'1 per cento)), i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia e' reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilita', equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni esercitate. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal prefetto in sede. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

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Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2010 al 5 ottobre 2018. 5 parole aggiunte.

… incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti aggiunto: entro l'aliquota dell'1 per cento, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139~art12 · fonte del testo

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