Art. 10 — Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali
Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie ((...)) e altri incarichi speciali All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, ((i prefetti,)) i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento ((della dotazione organica, possono essere collocati)) in posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. ((I prefetti,)) I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia ((e' reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilita', equivalente)) dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni esercitate.".
Testo vigente dal 19 dicembre 2010
