Art. 24 — Fondo per il governo dei dispositivi medici
Il fondo istituito ai sensi del decreto legislativo di attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, dell'articolo 15, comma 2, lettera h), per i dispositivi medici e' alimentato con le medesime modalita' anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed e' ripartito con le medesime modalita' di cui al citato decreto legislativo. I servizi resi per le attivita' svolte dal Ministero della salute per la registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori in Eudamed possono essere finanziati a valere sul fondo di cui al comma 1.
Testo vigente dal 13 settembre 2022
