Art. 21 — Dispositivi falsificati
Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sul mercato e razionalizzare le attivita' di segnalazione previste dall'articolo 13, paragrafo 2 e dall'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento in materia di dispositivi falsificati, il Ministero della salute puo' definire termini e modalita' di segnalazione.
Testo vigente dal 13 settembre 2022
